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09
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01
-2009
D.d.l. 847 - riforma della Pubblica Amministrazione
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Emendamenti proposti al ddl A.S. n. 847 ( Delega al Governo legge di riforme della Pubblica Amministrazione):
- All’ art. 2, 2° c., lett. a ), riformulare l’ultimo periodo nei termini seguenti: “…, fermo restando che sono riservate alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente derivanti dai rapporti di lavoro ed alla legge l’ organizzazione degli uffici nonché l’ esercizio delle funzioni pubbliche all’ esterno dell’ amministrazione. “ Relazione: La riformulazione tende ad equilibrare la ridefinizione del rapporto tra legge e contrattazione come prevista dal testo della Commissione, che pone una sola salvaguardia sul versante della contrattazione e nessuna su quello della legge. La tutela dell’ affidamento alla contrattazione collettiva della determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente derivanti dai rapporti di lavoro è corretta, ma rischia di orientare l’ intera stesura del decreto delegato a favore della fonte contrattuale, mentre la distorsione da correggere è proprio quella dell’ uso eccessivo di tale fonte a scapito della regolazione per legge. Perciò, appare opportuno inserire un altro “ fermo restando “ a tutela della fonte legislativa, sul tema costituzionalmente incontrattabile dell’ organizzazione degli uffici, nonché su quello delle funzioni pubbliche a rilevanza esterna, che va riservato esplicitamente alla legge per garantire legalità e buon andamento dell’ azione amministrativa nei confronti dei cittadini. La questione è collegata all’ emendamento successivo.
- All’ art. 4, 2° c., lett. e ), sostituire la formulazione con la seguente: “ e) Per le figure professionali non dirigenziali aventi responsabilità di procedimento e funzioni a rilevanza esterna richiedenti elevati requisiti culturali, prevedere distinte modalità di progressione professionale nonché distinte modalità di accesso, anche tramite corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto delle funzioni esercitate, delle specificità di comparto e delle normative comunitarie in vigore. “ Relazione: Con questo emendamento si intende affrontare la questione della valorizzazione delle alte professionalità, ovvero del lavoro intellettuale nelle pubbliche amministrazioni. Questione che è alla radice di molte delle disfunzioni attuali e che costituisce lo snodo essenziale per il miglioramento qualitativo delle prestazioni rese dai pubblici apparati. Si tratta dei funzionari direttivi, per i quali la mancata attuazione della previsione della “ vice dirigenza “, sia per difficoltà di applicazione che per resistenze sindacali, ha lasciato il vuoto, a fronte dell’ obiettiva, forte necessità di reclutamento e di valorizzazione di giovani laureati. Ma si tratta anche dei docenti e, più in generale, dei professionisti con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni. Per tutte queste figure l’ interesse pubblico richiede una specifica regolazione di accesso e carriera che la contrattazione collettiva non riesce a realizzare correttamente, a causa delle spinte della massa dei dipendenti ad utilizzare le posizioni più elevate dell’ ordinamento professionale come sbocco per conseguire retribuzioni migliori. Le esperienze fatte sulla c.d. “ riqualificazione “, ovvero i passaggi di livello in massa in tutti i comparti, nonché il reiterato fallimento dell’ introduzione della carriera dei docenti col Contratto collettivo della Scuola sono lì a dimostrarlo.
- All’ art. 5, 2° c., lett. g ), inserire dopo “ …. incarichi dirigenziali “ l’ inciso: “ , sulla base della comparazione tra i requisiti di conoscenze, competenze e capacità richiesti dalle posizioni e quelli posseduti dai dirigenti interessati, “ Relazione: La proposta è intesa ad esplicitare i termini dell’ operazione fondamentale in base alla quale in tutte le pp.aa. vanno assegnati gli incarichi di funzione dirigenziale, ovvero il raffronto tra le specifiche caratteristiche richieste da quell’ incarico e quelle possedute dagli aspiranti. Questo metodo, che presuppone una classificazione corrispondente degli uffici da un lato e dei dirigenti dall’ altro, consente una ragionevole obiettività della selezione, riduce il contenzioso ed agevola la mobilità; inoltre, è previsto, sia pure con formulazioni diverse, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree dirigenziali.
- Allo stesso art. 5, 2° c., sopprimere la lettera o ). Relazione: La formulazione della norma che si propone di sopprimere è la seguente: “ o ) prevedere che la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 % della retribuzione “. Al riguardo, occorre considerare che, nell’ attuale situazione, la componente retributiva di risultato vale in media circa l’8/10 % della retribuzione complessiva dei dirigenti. La restante percentuale va riferita, in generale, allo stipendio tabellare ed alla retribuzione di posizione, cui si aggiungono, in determinate aree, altre indennità. Non è chiaro se la formulazione, nella sua ambiguità, debba applicarsi a ciascun singolo dirigente, oppure alla massa salariale complessiva dei dirigenti di ciascuna amministrazione od Ente. Nel primo caso, inoltre, non è chiaro se debba valere per la misura massima di risultato conseguibile o per quella effettivamente erogata in relazione ai risultati raggiunti. In ogni caso, è evidente che questa norma comporterebbe, nella generalità dei casi, una riduzione secca delle retribuzioni attualmente in godimento. Inoltre, elevare la percentuale del risultato al 30 % almeno della retribuzione totale, significa ridurre del 20 % almeno le voci a carattere fisso e continuativo, sulle quali viene sostanzialmente calcolato il trattamento di fine rapporto. Perciò, anche se non ci fosse, o se fosse minima, la riduzione della retribuzione in godimento, in ogni caso verrebbe seriamente compromesso il trattamento di pensione e di buonuscita. Va ricordato, ancora, che tutta questa materia è stata finora interamente regolata da disposizioni dei CCNL. Pertanto, in conclusione, emergono sia profili di incostituzionalità sia evidenti ragioni di opportunità, di ordine politico ma anche di ordine amministrativo, che consigliano di mantenere alla regolazione contrattuale la materia, affidando a questa un graduale incremento delle quote di retribuzione legate alle prestazioni ed ai risultati.
Allo stesso art. 5, 3° c., sostituire l’ aggiunzione finale: “ e ai primari ospedalieri. “ con la seguente formulazione: “ e ai dirigenti medici, veterinari e sanitari. Per le altre categorie dirigenziali delle pubbliche amministrazioni il presente comma si applica esclusivamente in relazione alla soppressione di posti nelle rispettive dotazioni organiche dirigenziali, previa definizione di criteri obiettivi di selezione degli interessati e lasciando confermate le disposizioni dei contratti collettivi nazionali delle aree dirigenziali in materia di risoluzione consensuale. “ Relazione: L’ emendamento punta ad una disapplicazione dell’ art. 72, ultimo comma, della legge n. 133/2008, non solo ai “ primari “, categoria che non esiste più nell’ ordinamento, ma per l’ intera dirigenza delle aree medica e sanitaria. Per quanto riguarda gli altri dirigenti, l’ applicazione della norma in questione va circoscritta e condizionata. Difatti, prevedere il pensionamento forzato a discrezione dell’ amministrazione per i dirigenti che raggiungono i quaranta anni di contribuzione presenta più di un profilo di incostituzionalità. In primo luogo, perché ciò comporta una sorta di spoils system occulto e permanente, mettendo oltre duemila dirigenti nelle sole Amministrazioni ed Enti centrali sotto il ricatto del licenziamento e creando, così, i presupposti per un forte condizionamento della loro attività da parte della politica, in spregio dei principi costituzionali di imparzialità e di esclusiva finalizzazione del servizio dei pubblici funzionari all’ interesse della Nazione. Inoltre, viene violata l’ uguaglianza di trattamento pensionistico col settore privato, dove vige il principio per il quale il raggiungimento di una certa anzianità non può da solo costituire giusta causa di licenziamento, anche per realizzare il diritto costituzionalmente garantito alla realizzazione della personalità attraverso il lavoro. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale è ampia e consolidata. Lo scopo, che può condividersi, di procedere ad una riduzione dell’ età media degli apparati va perciò realizzato in collegamento alla riduzione degli organici e con l’ applicazione di criteri obiettivi per selezionare i pensionandi, ad evitare l’ insorgere dei suddetti profili di incostituzionalità, e del conseguente ampio contenzioso
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